La CAO Pescara comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.02.2025 è stata pubblicata la Legge n. 15 de 21.02.2025 (conversione in Legge del Decreto Milleproroghe) ed elenca le novità più salienti ed importanti per la professione:

- Articolo 3, comma 6 (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)
L’articolo 3, comma 6, estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. In particolare, la disposizione estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 per gli operatori sanitari tenuti
all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati.

- Articolo 4, comma 2-bis (Crediti formativi per la formazione continua in medicina)
Il comma 2-bis dell’articolo 4 reca due modifiche all’articolo 5-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (conv. con mod. dalla Legge n. 14 del 2023): ▪ la lettera a) modifica il comma 1-bis del citato articolo, prevedendo per il triennio 2020-2022 l’estensione di ulteriori due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, del termine per l’assolvimento dell'obbligo formativo - ai
sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 – relativo all’acquisizione dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina);
▪ la lettera b) modifica il comma 1-ter del citato articolo 5-bis, aggiungendo il triennio 2020-2022 ai già previsti trienni 2014-2016 e 2017-2019, ai periodi per i quali la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.

- Articolo 4, comma 7, lettera d) (Proroga della disciplina transitoria in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria)
La lettera in titolo, proroga di un anno l’applicazione di una disciplina transitoria che prevede la limitazione della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2025 gli esercenti una professione sanitaria potranno essere chiamati a rispondere per i fatti anzidetti, se commessi in una situazione di grave carenza di personale sanitario, solo in presenza di colpa grave.

- Articolo 4, comma 10 (Incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta)
Il comma in titolo consente a regime ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di
assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. 

- Articolo 4, comma 12-bis (Proroga di norme in materia di ricetta elettronica) Il comma 12-bis dell’articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 l’applicabilità – secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3
dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile– di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, nonché delle modalità di utilizzo presso le farmacie dei medesimi strumenti alternativi.