Con l’Ordinanza qui pubblicata il Tribunale di Sassari ha accolto il ricorso d’urgenza proposto da un’odontoiatra volto a sospendere le graduatorie provvisorie degli specialisti ambulatoriali pubblicate dalla ATS Sardegna, che l’avevano escluso per l’asserita carenza del diploma di specializzazione.

Il Tribunale ha accolto il ricorso cautelare, ritenendo che il requisito della specializzazione per l’odontoiatria ambulatoriale non è necessario, in quanto la laurea in Odontoiatria è già specialistica.

Il titolo dei laureati in Odontoiatria e protesi dentaria “assorbe”, infatti, quello di specializzazione in Odontoiatria richiesto ai laureati in Medicina e chirurgia. 

I laureati in Odontoiatria e protesi dentaria possono conseguire ulteriori nell’area dell’odontoiatria, ma tali ulteriori specializzazioni non integrano il requisito richiesto per l’accesso alle graduatorie, ove il bando richieda soltanto la specializzazione in odontoiatria.

Ed invero, la legge 24 luglio 1985 n. 409, recependo pregresse direttive comunitarie, ha introdotto in Italia il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, al termine del quale i laureati sono abilitati, previo superamento dell’esame di Stato ed iscrizione nell’apposito Albo professionale, ad esercitare la professione di odontoiatria anche senza specifiche specializzazioni: ciò a differenza di quanto avviene per i laureati in medicina e chirurgia che possono esercitarla a condizione che siano in possesso di una specializzazione in campo odontoiatrico.

Se la laurea in odontoiatria non fosse considerata già specialistica ne deriverebbe un’ingiusta esclusione ab ovo dei laureati in odontoiatria dalle relative graduatorie, atteso che nessuna scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria potrebbe ammettere a partecipare ai suoi corsi chi è già in possesso di un diploma identico a quello conseguibile.

Si evidenzia che il provvedimento allegato non è definitivo, essendo un provvedimento cautelare, per cui potrebbe essere revocato o modificato anche con la sentenza definitiva. Trattandosi, inoltre, di un provvedimento emesso in sede civile lo stesso fa stato solo tra le parti e non ha valore erga omnes, pur essendo un precedente molto interessante per la categoria.