Con il varo della legge di conversione del Decreto Fiscale (DL146/2021) è stato introdotto un nuovo adempimento per coloro che nello svolgimento della propria attività si avvalgono di collaboratori autonomi occasionali. Viene infatti prescritto un obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro competente per territorio a carico di tutti i datori di lavoro (compresi gli studi odontoiatrici) che intendono attivare tale tipologia di rapporti.
Per collaborazione autonoma occasionale si intende la prestazione d’opera svolta da un soggetto privo di partita IVA, che ha carattere del tutto episodico ed è completamente svincolata dalle esigenze di coordinamento con l’attività del committente.
L’obbligo di comunicazione preventiva, in vigore dal 21 dicembre, è stato introdotto al fine di monitorare il ricorso a tale forma di lavoro e contrastarne l’abuso; la sua inosservanza, che è punita con una sanzione da Euro 500 ad Euro 2.500, può determinare, in fase ispettiva, anche una sospensione dell’attività.
Il nuovo adempimento è analogo a quello già previsto per il contratto di lavoro intermittente in base al quale, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
In attesa di indicazioni più puntuali circa le modalità operative di tale adempimento, quindi, occorrerà riferirsi alle specifiche regole dettate in materia di lavoro intermittente. La comunicazione preventiva, pertanto, dovrà essere effettuata alternativamente:
attraverso il servizio informatico del portale Cliclavoro;
via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittenti(reperibile nel portale Cliclavoro), all’indirizzo PEC
invio tramite SMS al numero 3399942256, esclusivamente in caso di prestazione da effettuarsi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, solo per le aziende abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente e previa registrazione del numero di cellulare utilizzato per l’invio.