Il Decreto Legge 162/2022 ha modificato l’art. 4 commi 1,5 e 6 del D.L. 44/2021 e successive modifiche ed integrazioni. 
In particolare ha individuato nel giorno 1 novembre 2022 il termine entro cui adempiere all’obbligo vaccinale anti SARS-COV-2; pertanto, alla data del 2 novembre 2022, è ora prevista la cessazione dell’efficacia dell’eventuale sospensione amministrativa comminata nonché la necessità di comprovare l’adempimento dell’obbligo vaccinale per chi richiedesse l’iscrizione all’Albo professionale.
L’OMCeO di Pescara ha quindi provveduto a dare completa ed immediata esecuzione al disposto normativo.
 
Risulta pertanto superato quanto disposto dal D.L. n. 172/2021 e che si riporta di seguito. 
 

Informiamo tutti gli iscritti che con l’entrata in vigore del D.L. n. 172/2021, il Governo ha attribuito agli Ordini la verifica e gli adempimenti in merito all’obbligo vaccinale previsto per i medici e gli odontoiatri iscritti agli albi professionali.

Di seguito alcune informazioni utili alla gestione delle procedure previste dalla normativa attualmente in vigore. Invitiamo a leggere con attenzione la presente comunicazione.

Tabella riepilogativa con le fasi del procedimento.

Fasi del procedimento

Note

1. La Federazione nazionale degli Ordini (FNOMCeO) trasmette ai singoli Ordini, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) l’elenco dei Medici e Odontoiatri che NON risultano in regola con l’obbligo vaccinale*

* L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo

2. L’Ordine invita gli interessati a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante - l'effettuazione della vaccinazione

- oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa,

- ovvero la presentazione della prenotazione della seconda dose a completamento del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo della vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di soggetto che ha un rapporto di lavoro dipendente  fornire anche tutti i dati relativi al datore di lavoro.

** In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

L’effettuazione della sola prima dose non corrisponde ad adempimento dell’obbligo vaccinale.

3. Decorsi i termini qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche   al   datore   di   lavoro.

L'atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle   professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale***.

***La sospensione di cui al comma 4  è  efficace  fino  alla comunicazione  da  parte  dell'interessato  all'Ordine territoriale competente e, per il  personale  che  abbia  un  rapporto  di  lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del  completamento  del  ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo  vaccinale  primario,  della somministrazione  della  dose  di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere  dal 15 dicembre 2021.

Modalità di comunicazione da parte dell’Ordine:

L’Ordine trasmette l’invito di cui al punto 2 della precedente tabella via PEC.

Ricordiamo che anche la PEC è un obbligo di legge così come stabilito dal D. L. 76 del 16/07/2020, pertanto chi non l’avesse comunicata all’Ordine è inadempiente e dovrà essere sospeso dall’Albo; l’Ordine mette a disposizione di tutti gli iscritti un servizio per richiederla gratuitamente inserendo il codice convenzione OMCEO-PE-0031 direttamente nel sito di Aruba Pec al seguente link: https://manage.pec.it/Convenzioni.aspx  

Modalità di comunicazione da parte degli Iscritti

Per inviare le comunicazioni in merito agli adempimenti relativi all’obbligo vaccinale, gli iscritti devono utilizzare esclusivamente il proprio indirizzo PEC, inserendo come oggetto “Adempimenti DL 172/2021”.

ATTENZIONE: TUTTI GLI ISCRITTI SONO PREGATI DI NON TRASMETTERE ALCUN TIPO DI DOCUMENTAZIONE SPECIE SE CONTENENTE DATI SENSIBILI RELATIVI ALLA PROPRIA SALUTE DI PROPRIA INIZIATIVA (certificati vaccinali, esoneri, green pass, esiti di test, certificazioni contenenti diagnosi etc), MA DI PROVVEDERE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL PUNTO 2 DELLA PRECEDENTE TABELLA NEI LIMITI DI QUANTO RICHIESTO

  1. Si è assolto l’obbligo vaccinale, comprensivo della terza dose:
    NON sarà richiesto alcun documento. Si consiglia comunque di verificare periodicamente la casella PEC, per evitare disguidi dovuti a eventuali errori della piattaforma nazionale DGC.
  2. Si è assolto all’obbligo vaccinale primario, comprensivo di 2 dosi:
    Verificare quando decorre la scadenza dei 5 mesi dalla seconda dose e provvedere per tempo alla somministrazione della dose booster. In caso di ricezione di comunicazione da parte dell’Ordine, provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta (vedi pt. 2 tabella).
  3. Si è ricevuta solo la prima dose di vaccino:
    Proseguire con il calendario di somministrazione previsto. In caso di ricezione di comunicazione da parte dell’Ordine, provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta (vedi pt. 2 tabella).
  4. Si è contratto il virus e ci si trova in fase di positività o avvenuta guarigione:
    Trasmettere il certificato di Differimento della vaccinazione, rilasciato solo ed esclusivamente dal proprio Medico di Medicina Generale e redatto secondo le direttive ministeriali. Al termine del periodo di differimento occorre provvedere alla vaccinazione o produrre un nuovo certificato.
  5. Si ha diritto all’esonero dalla vaccinazione:
    Trasmettere il certificato di esonero, rilasciato solo ed esclusivamente dal proprio Medico di Medicina Generale e redatto secondo le direttive ministeriali. Al termine del periodo di esonero occorre provvedere alla vaccinazione o produrre un nuovo certificato.
  6. Si è assolto l’obbligo vaccinale all’estero:
    Trasmettere il certificato vaccinale, con indicazione delle date di somministrazione e la tipologia di vaccino. Seguiranno indicazioni da parte dell’Ordine.

Si ricorda che, qualora si ometta di rispondere all’invito a produrre documentazione (vedi pt. 2 tabella) o si trasmettano documenti non previsti dalla predetta normativa, l’Ordine dovrà provvedere ex lege alla sospensione dall’esercizio professionale.

In riferimento alle certificazioni che dovranno essere rilasciate dai mmg di allega il vademecum della SIMG  corredato da un facsimile e da tutti i riferimenti normativi e ministeriali